IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 24 febbraio 1998; Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto l'appello proposto dal Ministero della sanita' rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 presso la sua sede in Roma; contro Rodica Coras Cableri Alessandra rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Salberini con domicilio eletto in Roma, via Dardanelli 37 presso il di lui studio; Codacons, De Lipsis Emilio, Sposetti Maria, Primerano Maria Rosa, Spadoni Santino rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, avv. Guglielmo Saporito con domicilio eletto in Roma, via Otranto n. 18 presso lo studio del primo; per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma: sezione I-bis n. 383/1998, resa tra le parti, concernente prescrizione Somatostatina; Visti gli atti e documenti depositati con l'appello; Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Codacons, De Lipsis Emilio, Sposetti Maria, Primerano Maria Rosa, Spadoni Santino, Rodica Coras Cableri Alessandra; Udito il relatore cons. Rosanna De Nictolis e uditi altresi' per le parti l'avvocato dello Stato Pagano, gli avvocati Rienzi, Saporito e Salberini; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto Rilevato che su ricorso del Codacons ed altri, volto a conseguire l'inserzione dei farmaci della terapia antitumorale "Di Bella" nell'elenco di quelli somministrabili gratuitamente ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 9 febbraio l998, n. 383 ha accolto in parte la domanda cautelare ritenendo sussistenti "le condizioni per consentire l'erogazione gratuita del farmaco (ai sensi della citata disposizione del decreto-legge n. 536/1996), fino al termine della sperimentazione in atto, in ambiente ospedaliero, qualora il malato, a giudizio sanitari ospedalieri, appartenga alle categorie contemplate del citato protocollo n. 10"; Rilevato che avverso dette ordinanze ha interposto appello il Ministero della sanita'; Rilevato che dopo la decisione cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e' intervenuto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante "disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria"; Ritenuto che l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sia correttamente motivata sia in ordine al fumus boni juris che in ordine al periculum in mora, atteso che in base all'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536 del 1996 sussistono tutti i presupposti per l'inserzione dei farmaci del "metodo Di Bella" tra quelli erogabili a totale carico del S.S.N. e che, pertanto, detta ordinanza meriterebbe conferma; Ritenuto, peraltro, di dover valutare il jus superveniens e, in particolare, l'art. 2 del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23; Rilevato che il citato decreto-legge da un lato disciplina la sperimentazione clinica del M.D.B. ("multitrattamento Di Bella"), ma d'altro lato afferma che la effettuazione di detta sperimentazione non costituisce riconoscimento della utilita' d'impiego del medicinale per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996 (art. 2); Rilevato, in particolare, che l'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 da un lato lascia ferme le competenze della C.U.F. (Commissione unica del farmaco) a valutare sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano, in relazione ai farmaci del metodo Di Bella, i presupposti per la inserzione nell'elenco di quelli a totale carico del S.S.N., ma, dall'altro lato, aggiunge che "in nessun caso, comunque, possano essere inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n.536 del 1996, medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda"; Ritenuto che in relazione a quest'ultimo inciso dell'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 sussistono dubbi di legittimita' costituzionale, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati; Ritenuto, in particolare, quanto alla rilevanza, che il citato art. 2, decreto-legge n. 23/1998, e' norma applicabile nel caso di specie, perche' sopravvenienza normativa in corso di causa, di talche' il giudizio non puo' essere definito prescindendo dallo stesso, e che dall'altro lato, l'appellata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, resa in base alle norme anteriori, meriterebbe conferma in difetto del citato decreto-legge, mentre il sopravvenuto decreto-legge, ove costituzionalmente legittimo, imporrebbe la riforma dell'ordinanza appellata; Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza, che la citata norma contenuta nell'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 appare in contrasto con gli artt. 3, 32, 70 e 77 della Costituzione; Ritenuto, in particolare, che contrasti con l'art. 3 della Costituzione, perche' crea una irragionevole discriminazione in danno dei farmaci del metodo Di Bella rispetto agli altri farmaci che la C.U.F. puo' inserire nell'elenco di cui all'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996, atteso che in relazione alla generalita' dei farmaci di cui all'art 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996 non si richiede, per la loro somministrazione gratuita, che "siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda", requisito imposto solo per i medicinali del metodo Di Bella, quale limite all'esercizio dei poteri tecnici della C.U.F.; e invero, in base al citato art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996 per la inserzione nell'elenco dei farmaci a totale carico del S.S.N. e' sufficiente che si tratti di medicinali "sottoposti a sperimentazione clinica" ancorche' non autorizzati, indipendentemente dalla fase in cui e' giunta la sperimentazione, ovvero che si tratti di medicinali da impiegare per indicazioni teurapeutiche diverse da quelle autorizzate, di talche' in difetto dell'inciso dell'art. 2, decreto-legge n. 23/1998, farmaci del trattamento Di Bella potrebbero essere inseriti nell'elenco del citato art. 1, comma 4, sotto entrambi i profili esaminati (avvio della sperimentazione e l'essere medicinali da impiegare per scopi terapeutici diversi da quelli gia' autorizzati); Ritenuto che la denunciata discriminazione in danno del metodo Di Bella non appare giustificata da alcun ragionevole motivo, atteso che allo stato e' scientificamente assodata la non tossicita' del metodo Di Bella e che esiste un certo fumus di efficacia terapeutica quanto meno palliativa, di detto metodo, efficacia riconosciuta dallo stesso decreto-legge n. 23/1998, laddove, oltre ad avviare la sperimentazione (art. 1) consente altresi' ai medici privati di prescrivere detti farmaci anche al di fuori della sperimentazione, a chi ne faccia richiesta, e previo consenso informato dei pazienti (art. 3); Ritenuto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata pure sotto altro profilo, per la ragionevole discriminazione che determina tra malati terminali che sono stati selezionati per la sperimentazione (per i quali la somministrazione dei farmaci e' gratuita) e malati terminali che non partecipano alla sperimentazione, i quali, da un lato, sono autorizzati a utilizzare i farmaci in questione (art. 3) ma, dall'altro lato, devono pagarli di tasca propria (art. 3, comma 4); ritenuto che tale discriminazione non puo' essere giustificata dalla circostanza che alcuni malati sono stati sottoposti a sperimentazione, atteso che, da un lato l'esclusione dalla sperimentazione di altri malati non dipende dalla volonta' dei malati medesimi, ma dalle scelte dell'amministrazione, e che, dall'altro lato, considerato il tipo di patologia, non e' ragionevole pretendere che i malati terminali attendano i tempi del passaggio alla fase seconda della sperimentazione per poter ottenere la somministrazione gratuita dei farmaci; Ritenuto, in ordine al profilo appena esaminato, che l'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 sia di dubbia legittimita' anche in relazione all'art. 32 della Costituzione, atteso che a tutela del diritto alla salute non si puo' negare la somministrazione gratuita di farmaci di cui sia nota una certa efficacia terapeutica a malati terminali, cui va riconosciuto il diritto a seguire una via terapeutica che ha un margine di possibile efficacia; Ritenuto, infine, che l'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 appare di dubbia legittimita' in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 70, 77, trattandosi, manifestamente, di una norma "provvedimento", dettata per un caso specifico, in violazione del principio di generalita' e astrattezza delle leggi e in violazione del principio di divisione tra potere legislativo e amministrativo, e senza alcun ragionevole motivo che giustifichi, nel caso di specie, l'adozione di una legge-provvedimento; Ritenuto, per quanto esposto, di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale, mantenendo, fino all'esito del giudizio dinanzi a quest'ultima, la sospensione dell'atto impugnato con il ricorso di primo grado, gia' disposta dall'ordinanza appellata;